cosa significa per noi il progetto LEGGE FORTUNA

ottobre 1974

Uno dei primi argomenti all’ordine del giorno nelle discussioni parlamentari di questo autunno è rappresentato dal progetto di legge Fortuna sulla regolamentazione dell’aborto.
E’ quindi il caso di fare il punto della situazione per chiarire che cosa rappresenta per noi donne questo progetto e quale è l’atteggiamento dei gruppi femministi ed il sostegno politico che intendono dargli.
Il disegno di legge Fortuna dunque prevede che «l’aborto è ammesso se la gravidanza è interrotta da un medico iscritto all’ordine professionale quando due medici, pure regolarmente iscritti hanno rilasciato all’interessata, a sua richiesta, un certificato, congiuntamente o disgiunta- mente, nel quale attestano in buona fede che:
1) La continuazione della gravidanza potrebbe causare un rischio per la vita della donna incinta o pregiudizio alla salute fisica o psichica della donna stessa, maggiore che se la gravidanza fosse interrotta;
2) che vi sia un rischio che il nascituro possa soffrire anomalie fisiche o mentali.
Nella determinazione di quanto previsto ai nn. 1 e 2 del presente articolo si deve tener conto delle condizioni della donna incinta, attuali o ragionevolmente prevedibili, e delle ragioni anche morali e sociali che essa adduce» (art. 1).
L’art. 2 precisa che «Non è necessario il certificato rilasciato dai due medici e previsto dall’art. 1 della presente legge nella interruzione di una gravidanza ad opera di un medico regolarmente iscritto all’ordine professionale il quale sia convinto, in buona fede, che l’interruzione stessa sia immediatamente necessaria per salvare la vita della madre o per impedire un’offesa grave o permanente alla salute psichica o fisica della donna incinta».
Al di fuori di tali casi, il medico che cagioni l’aborto di una donna consenziente è punito con la reclusione fino a due anni, mentre se chi procura l’aborto non è medico, si applicherà la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a Lire 300.000. Questa è, nelle linee essenziali, la proposta di legge Fortuna sulla regolamentazione dell’aborto, proposta che intende disciplinare in maniera espressa e diretta l’istituto dell’aborto terapeutico.
Quindi non già liberalizzazione dell’aborto, come espressione del diritto della donna alla libertà della procreazione e della disponibilità del proprio corpo, bensì ammissibilità dell’aborto solo in casi determinati, quando lo richieda la salute della madre o del nascituro. Delineato così l’ambito di applicazione del progetto di legge, dobbiamo ancora dire che esso non introduce in Italia un nuovo istituto, perché l’aborto terapeutico nel nostro ordinamento giuridico è già ammesso, ma tende solo a rendere più agevole ed automatica l’applicazione, che resta però sempre limitata ai casi di necessità. Anche oggi, nelle cliniche di lusso ove si pratica l’aborto, questo avviene sotto le forme non già dell’aborto clandestino, con tutti i rischi che esso comporterebbe sia per i medici che per la paziente, bensì sotto le forme dell’aborto terapeutico.
Infatti l’aborto come tutti i reati non è punibile se il fatto è commesso in presenza di una delle cause di giustificazione che sono contemplate dall’ordinamento giuridico, fra cui lo stato di necessità che ricorre appunto nell’ipotesi dell’aborto procurato intenzionalmente dal sanitario per salvare la gestante quando, a causa di malattie o altre condizioni particolari, la donna non può condurre a termine la gravidanza o sopportare il travaglio del parto senza grave pericolo per la sua vita o per la sua salute. La Corte di Cassazione, sin dal 1957, si è espressa a tale proposito in senso esplicito nel modo seguente: «Nel nostro sistema legislativo l’aborto terapeutico non costituisce una ipotesi distinta dall’aborto determinato dallo stato di necessità i cui requisiti, quindi, debbono sussistere perché possa escludersi la punibilità del reato di cui all’art. 546 c.p. Infatti la legge sanitaria non stabilisce per I’aborto terapeutico una particolare esimente, basata su situazioni di fatto diverse di quelle di cui all’art. 54 c.p. (stato di necessità), ma si limita a prescrivere a scopo determinate formalità (denuncia al medico l’indicazione dei medici tenuto la necessità e l’enunciazione dei motivi): la dizione della norma che parla di aborto a scopo medico chiarisce soltanto la particolare natura della situazione che giustifica la interruzione della gravidanza. Pertanto nel delitto di aborto l’esimente è sempre e soltanto quella prevista dal- l’art. 54 c.p. che postula l’attualità del pericolo e la gravità del danno». Quindi in Italia l’aborto terapeutico è già legalmente ammesso e consentito, anche se per l’ignoranza della legge, l’incomprensione dei medici, il rischio che
comunque si corre prima dell’accertamento dell’esimente della giusta causa, è scarsamente applicato: rispetto all’attuale situazione dunque il disegno di legge Fortuna, pur non essendo totalmente innovativo, ha I’innegabile merito di conferire a tale tipo di aborto un maggior automatismo e facilità di applicazione. Di conseguenza l’atteggiamento delle donne e in genere di tutti i cittadini amanti del progresso non può essere che favorevole alla approvazione di tale legge. Resta da vedere se essa è una battaglia valida per il femminismo, e qui il discorso cambia perché diversi sono i temi e gli obiettivi dei movimenti femministi rispetto a quelli dei partiti progressisti e dei movimenti libertari in genere. Riportiamo un intervento di A.S. alla tavola rotonda del 17 aprile 1973 organizzata a Roma dal Movimento Gaetano Salvemini, che ci sembra significativo.
«Le ragioni per cui una donna non vuole un figlio non sono addebitabili solo a mancanza di strutture sociali, ma possono essere infinite: la donna sa che non lo vuole e basta. Poiché siamo nate per un dato biologico «atte a procreare», per ciò stesso ci hanno «condannato a procreare». E noi opponiamo il nostro rifiuto. Perché sappiamo che all’inizio, alla base della nostra condizione di donna, della nostra oppressione, del nostro sfruttamento c’è proprio questo, c’è il problema della maternità. La differenza di sesso per cui si è effettuata la prima divisione del lavoro, all’origine di tutte le ulteriori divisioni in classi economiche e culturali, non consiste certo nella differenza anatomica degli organi genitali, o dell’organismo maschile e femminile in genere.
«La discriminazione si è impiantata sul fatto che l’organo genitale era quello che procreava e che la donna produceva il latte per nutrire il figlio nei primi mesi di vita. E noi questo dato biologico non lo neghiamo né lo rinneghiamo, poiché è una possibilità meravigliosa che abbiamo: ma è meravigliosa se è da noi liberamente scelta, spaventosa se imposta…». «Vogliamo avere, almeno per ora, la libertà di rifiutarlo il figlio che non desideriamo. Sappiamo benissimo che questa non è libertà, che l’aborto in sé non risolve tutti i nostri problemi, ma è un punto fermo, un primo passo verso la vera libertà di scelta. Che non è tale finché non avremo la possibilità di non accettare il figlio… Non è giusto che la maternità debba essere quasi sempre vissuta in questa maniera drammatica. La maternità deve essere una cosa gioiosa e quanto più gioiosa è per la madre, tanto più lo è per il bambino…».
«Questa è la ragione per cui ci battiamo per l’aborto e per cui non ci mettiamo neppure a discutere se questa legge Fortuna sia migliore o peggiore delle precedenti. è forse il meglio che Fortuna, come uomo politico di partito e come parlamentare, potesse fare e servirà sempre per smuovere le acque in Parlamento e nel paese. Ma noi non possiamo accettarla, perché non possiamo accettare che la donna venga controllata dal di fuori su quello che è un suo diritto. E poi chi ci controllerebbe? I medici. Sappiamo tutti cosa siano i medici nella stragrande maggioranza. E nella migliore delle ipotesi cosa ci vengono a dire? Che loro hanno deciso che noi possiamo ottenere questo aborto. Ma che ne sanno loro delle nostre motivazioni? Figuriamoci poi quando il medico è un uomo, e quasi tutti i medici lo sono, che cosa riesce a capire della donna.
Il medico quindi dall’alto giudica se le nostre motivazioni sono valide e, in caso affermativo, ci rilascia il certificato dal quale naturalmente risulta che siamo psicologicamente disturbate o psicolabili (in poche parole «matte»). Ed il certificato, per evitare conte- stazioni, sarà sicuramente esagerato – come quando ci assentiamo dal posto di lavoro – e ci sarà in tal modo applicata l’etichetta della pazzia, col pericolo poi che ci obblighino a curarci, come vogliono fare con chi fuma una sigaretta di marijuana».
Il Movimento di Liberazione della Donna – M.L.D. aveva elaborato un progetto di legge di iniziativa popolare in occasione del primo congresso nazionale del Movimento, tenutosi a Roma nel febbraio 1970, progetto che prevedeva l’abrogazione delle norme penali che condannavano l’aborto, tranne che nei casi di donna non consenziente, di istigazione all’aborto e di aborto praticato da persone non abilitate
ad esercitare la professione sanitaria. In particolare l’art. 6 di tale disegno di legge prevedeva la pena della reclusione fino ad un anno per chiunque impedisce alla donna di praticare l’aborto, usando
violenza o minaccia, o abusando della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio o di ministro del culto o di datore di lavoro. E l’art. 7 disponeva che «gli ospedali, le cliniche, le case di cura gestite da enti pubblici o che ricevano sovvenzioni pubbliche o che siano convenzionate con enti pubblici previdenziali o mutualistici, che abbiano reparti di ostetricia, ginecologia, maternità o comunque compiano prestazioni o che accettino ricoveri per tale settore, debbono assicurare anche il servizio sanitario per l’aborto volontario o per la consulenza circa ogni mezzo anticoncezionale».
Tale progetto di elaborazione femminista è stato bloccato dallo stesso M.L.D. il quale ha sospeso già da tempo la raccolta delle firme necessarie per la sua presentazione in Parlamento (50.000 firme di elettori) dichiarando di ritenere che in questo momento politico, come primo passo, la proposta di legge Fortuna sia un miglior veicolo per iniziare un discorso sull’argomento, e riservandosi comunque di riprendere a tempo debito la battaglia per una più completa liberalizzazione dell’aborto». Recentemente, il M.L.D. si è espresso in maniera ancora più categoricamente favorevole alla proposta Fortuna ri
tenendola, «nell’attuale clima di repressione e di «moralizzazione» l’unica apertura possibile per una presa di coscienza del problema da parte di tutto il paese, un punto di partenza utile per la battaglia per la liberalizzazione dell’aborto e pertanto ha deciso di dare alla proposta tutto il suo appoggio.
Da tale impostazione politica è derivato lo sciopero della fame di un folto gruppo di femministe nel mese di luglio a Roma (P.zza Navona) e a Milano, con la raccolta di firme per sollecitare in Parlamento l’inizio della discussione sul progetto Fortuna. Ma il successo che ha ottenuto questa iniziativa ripropone ora il problema di impostare e combattere una battaglia più radicale che è quella che tende ad ottenere la completa liberalizzazione dell’aborto. In sostanza bisognerà valutare se, dovendo comunque «smuovere le acque» in Parlamento e nel paese sul problema dell’aborto, non sia il caso di prospettare l’alternativa della completa liberalizzazione anche se non si può negare che tale battaglia sarebbe certamente più difficile, impegnativa e di esito più incerto rispetto a quella dell’aborto terapeutico. Ma sarà comunque opportuno che tutti i movimenti e i gruppi femministi si esprimano chiaramente sulle scelte politiche e sulle relative motivazioni riguardanti un problema che rappresenta oggi, senza dubbio, uno dei temi più importanti della lotta femminista.