DURA LEX

prima di separarsi

luglio 1974

 

1 ) Vorresti separarti da tuo marito, gliene hai parlato e lui ti ha risposto che non intende aderire ad una separazione consensuale. Tu non sai se puoi ottenere ugualmente la separazione, e quali iniziative devi assumere.

 

Nel nostro codice civile attualmente sono previste due forme di separazione: quella per mutuo consenso, per cui occorre l’accordo di entrambi i coniugi, e quella per colpa, che può essere iniziata da un solo coniuge nei confronti dell’altro, quando questo abbia commesso uno dei seguenti fatti: adulterio, volontario abbandono del domicilio coniugale, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.

Se tuo marito ti nega il consenso per la forma più semplice di separazione, quella consensuale, tu puoi ugualmente ottenere di separarti iniziando un giudizio sulla base della colpa di tuo marito. A tal fine, dovrai esporre al tuo avvocato tutti i fatti che tu addebiti a tuo marito e che rientrano nelle previsioni di legge sopra riportate. Anche se tuo marito non si è reso colpevole di comportamenti gravissimi e macroscopici, ricordati che per ottenere la separazione è sufficiente dedurre fatti che costituiscano « ingiuria » o « eccessi », concetti che comprendono una vasta gamma di comportamenti che vanno dalla mancanza di rispetto verso il coniuge, alle ingiurie vere e proprie, alla trascuratezza sul piano morale e nei rapporti sessuali, e viceversa alla pretesa di rapporti con eccezionale frequenza e contro la volontà del coniuge, alla eccessiva parsimonia tanto da far mancare all’altro il necessario, al dispotismo e alla limitazione della libertà dell’altro; in sintesi, ogni comportamento o atteggiamento che menomi la personalità e il decoro dell’altro coniuge.

Tale tipo di separazione, quella « per colpa », richiede un giudizio vero e proprio, ma tu potrai comunque ed entro brevissimo tempo (un mese circa) ottenere un provvedimento dal Presidente del Tribunale che autorizzi la separazione in attesa dell’esito del giudizio, e che detti le condizioni per ciò che concerne i rapporti con i figli e quelli economici.

Questo tipo di separazione si può trasformare in qualsiasi momento in « consensuale », ed è quello che accade nel novanta per cento dei casi, poiché il coniuge che al principio era contrario, quando si rende conto della determinata volontà dell’altro, preferisce evitare di proseguire un giudizio che, qualunque ne sia l’esito, è sempre spiacevole sia per i coniugi che per i figli.

C’è da aggiungere che nel progetto di riforma del diritto di famiglia che verrà prossimamente approvato dal Parlamento, la separazione per colpa viene abolita, e i giudici pronunceranno la separazione in ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, la vita coniugale non può essere mantenuta, senza dover indagare sulle colpe dei coniugi.

 

2 ) Hai avuto una ennesima lite con tuo marito, lui ti ha percossa, ingiuriata, minacciata, i vostri rapporti sono diventati estremamente tesi. Tu hai paura di altre scenate e violenze e non tolleri più la vita coniugale; sei decisa a separarti subito, senza neanche aspettare il tempo di ricorrere ad un avvocato o al giudice.

 

Ricordati che la legge impone ai co- nigi l’obbligo della coabitazione, ma questo obbligo viene meno se uno dei due, con il suo comportamento colpevole, la rende intollerabile all’altro.

Se questo è il tuo caso, puoi andartene di casa oppure impedire a tuo marito di rientrarvi (per esempio cambiando le chiavi), ma per evitare una denuncia a tuo danno per abbandono di domicilio coniugale, devi presentarti presso il commissariato di Pubblica Sicurezza o stazione dei carabinieri di zona e far presente, con un esposto scritto o orale che dovrà essere verbalizzato dal funzionario, la tua decisione e le ragioni della impossibilità di continuare la convivenza (ricordati che occorrono precisi fatti colpevoli a carico di tuo marito, non è sufficiente una semplice incompatibilità di carattere).

Se in seguito alle percosse subite hai riportato lesioni (echimosi, escoriazioni, ecc.) vai al Pronto Soccorso del più vicino ospedale a farti medicare, e fatti rilasciare un certificato sulle lesioni riportate, di cui potrai allegare copia all’esposto alla P.S. o ai Carabinieri.

E’ bene che tu provveda anche a mandare un telegramma a tuo marito (di cui avrai cura di farti rilasciare copia dall’ufficio postale) nel quale attribuisci a lui la responsabilità della tua decisione. Dopo di che, rivolgiti ad un avvocato per iniziare un giudizio di separazione per colpa ed eventualmente per presentare una denuncia penale.

 

3 ) Con una decisione impulsiva ti sei allontanata dalla casa coniugale dove è rimasto tuo marito, senza che ricorressero i presupposti alla « giusta causa » come è descritto al n. 2. Hai paura che lui possa denunciarti per violazione degli obblighi di assistenza familiare, e temi inoltre di perdere la casa, i mobili, ecc.

 

I tuoi timori sono fondati. Tuo marito può senz’altro denunciarti per abbandono del domicilio coniugale e mancata assistenza. Ma tieni presente che tale reato sussiste solo quando l’abbandono sia definitivo; è opportuno perciò che tu rientri immediatamente In casa dicendo a tuo marito che ti eri allontanata solo temporaneamente per poter riflettere e riposarti e che non hai mai avuto l’intenzione di abbandonarlo.

Se tuo marito ti impedirà di rientrate, sarà lui a rendersi colpevole di mancata assistenza, e tu, a tua volta, potrai denunciarlo in via penale e chiedere la separazione per sua colpa. Dopo di che, ricorri subito ad un avvocato per ottenere la separazione legale, che ti autorizzi a vivere separata. L’avvenuto rientro nel domicilio coniugale ti sarà utile anche per ottenere dal giudice della separazione l’affidamento della casa con quanto in essa contenuto; infatti i giudici tendono quasi sempre a mantenere inalterata la situazione di fatto volontariamente posta in essere dai coniugi, e se tu te ne sei già allontanata senza giusta causa, è ben difficile che il giudice ti affidi la casa coniugale.

 

4 ) E’ già molto tempo che vorresti separarti, ma ti frena il timore di non riuscire ad ottenere un assegno adeguato alle tue necessità e alle disponibilità di tuo marito; egli infatti ha redditi difficilmente controllabili e può dichiarare di guadagnare molto meno di quello che realmente percepisce.

 

Prima di iniziare la causa di separazione è bene che tu riesca a predisporre una documentazione sull’entità dei guadagni di tuo marito: se è un impiegato a stipendio fisso, cerca di trovare una busta paga e fanne una fotocopia; se è un libero professionista, artigiano, commerciante, ecc. è certo più difficile ma non è impossibile, e del resto tanto più necessario, trovare elementi che possano indicare la consistenza dei suoi redditi. Troverai fra le sue carte ricevute di versamenti bancari, matrici di assegni con appunti sulle somme spese, estratti-conto, agende, corrispondenza relativa ai suoi affari, pagamenti, fatture, ecc., insomma ogni documento che provi un incasso o una spesa. Fai di tutto ciò delle fotocopie, il tuo avvocato saprà poi come utilizzarle. Se tuo marito ha una o più automobili, fatti fare un certificato dal Pubblico Registro Automobilistico; se ha immobili — case o terreni — fatti fare il relativo certificato dall’ufficio del catasto o dalla conservatoria dei registri immobiliari. Se hai una casa arredata (a spese di tuo marito) con mobili di particolare pregio o valore, fai delle fotografie che dimostreranno al giudice il livello del tenore di vita coniugale. Registra su una agenda le tue spese, sia quelle domestiche che quelle personali e cerca di ricostruire le spese di tuo marito; raccogli così tutti quegli elementi che diano la possibilità di provare, sia pure indirettamente, l’ammontare dei redditi e il tenore di vita.

Devi infatti tenere presente che la moglie, finché non sia pronunciata una sentenza di separazione per sua colpa, ha diritto di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante la convivenza coniugale, e il giudice potrà determinare l’assegno in tuo favore in maniera adeguata, se tu lo porrai in grado di conoscere, anche sommariamente, quale sia il livello economico della famiglia prima della separazione.