parità sulla carta

Quale è lo stato di applicazione della legge che garantisce la parità di trattamento fra lavoratori e lavoratrici a due anni dall’entrata in vigore?

marzo 1980

La legge di parità del 20 dicembre 1977 sulla carta ha rivoluzionato la legislazione sul lavoro per quanto riguarda le donne. Come è noto tutte le leggi precedenti, a partire da quelle del 1902, «sul lavoro delle donne e dei fanciulli», avevano avuto carattere protettivo: si ripromettevano cioè di salvaguardare la salute fisica e morale delle donne, allo scopo dì salvaguardare i suoi fondamentali compiti di sposa e madre. Durante gli anni del fascismo, un’accresciuta protezione (legge 1934) nella mistica della “famiglia prolifica”, aveva avuto in realtà, lo scopo di scacciare le donne dal lavoro, per risolvere il problema della disoccupazione maschile. «Le donne non devono contare nella società», aveva dichiarato Mussolini e in coerente applicazione di tale principio, come le operaie dalle fabbriche, così furono espulse dal lavoro gran parte delle impiegate e -delle insegnanti. Tutte a casa a partorire ed ad allevare figli per l’Italia guerriera e imperiale!
Dopo e malgrado la Costituzione Repubblicana, le cose non sono cambiate. Per la parità in famiglia si sono dovuti aspettare ben 27 anni (e ancora molto deve essere fatto). Quanto alla parità nel campo del lavoro: ci sono voluti da 10 a 15 anni per far cadere gli ostacoli che impedivano alle donne l’accesso a «tutte le cariche, professioni, impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento della carriera». Ma erano rimaste in vigore tutte le leggi di “tutela”, vale a dire il divieto di adibire le donne ai lavori “insalubri, faticosi, pesanti” (che peraltro quando sono veramente tali non dovrebbero essere svolti da nessun essere umano!) e “pericolosi per la moralità pubblica”. Divieti che di fatto discriminavano le donne e ne limitavano l’accesso all’occupazione.
La legge 903 ‘ le ha spazzate via tutte, lasciando, naturalmente, in vigore le leggi “protettive” della lavoratrice madre e la così detta legge sul nubilato. La legge n. 903, però, non è stata una “conquista”: nel senso che non c’è stata — come per il diritto di famiglia, il divorzio, l’aborto ecc. — una sensibilizzazione e una battaglia, né del sindacato, né delle organizzazioni delle donne, clic abbia preceduto questa legge e l’abbia accompagnata durante il suo iter parlamentare. Anzi, quando l’MLD, aveva preparato una molto ben articolata proposta di legge — quella del 50 per cento — l’iniziativa non era stata compresa, ed era stata osteggiata e perfino derisa, dai partiti, dai sindacati e anche dall’interno del movimento delle donne, sicché dopo un iniziale slancio, non si erano raccolte le 50.000 firme necessarie a portare il progetto in Parlamento.
Il Collettivo giuridico femminista romano, aveva presentato alla stampa una interessante bozza di proposta, trasformata dalla senatrice Carrettoni in un progetto di legge frettoloso e generico, di cui peraltro solo una parte (quella relativa al delitto d’onore e al matrimonio riparatore) aveva iniziato lentamente il cammino legislativo.
L’opinione corrente era che in una situazione di grave disoccupazione “maschile”, era “utopico e irrazionale” pretendere che ì posti di lavoro fossero suddivisi paritariamente fra uomini e donne, che comunque le donne non presentavano un’offerta di lavoro né quantitativamente né qualitativamente uguale a quella maschile (affermazioni peraltro tutte smentite dalle iscrizioni sulle liste della 285 —- occupazione giovanile — dove le donne hanno spesso superato il 50 per cento), che le donne non potevano affrontare certi lavori (!).
Le cose erano a questo punto, quando il Consiglio dei ministri della Comunità Europea, su proposta della Commissione approvò due direttive (10 febbraio 1975 e 9 febbraio 1976) mediante le quali impegnava gli Stati membri, Italia compresa, a promulgare una legge che garantisse alle donne l’accesso a tutti i lavori e la parità salariale.
Presentati in Parlamento un progetto di legge d’iniziativa governativa — progetto Anselmi — e progetti di iniziativa parlamentare, la legge fu approvata in tempi eccezionalmente brevi e quasi senza* dibattito: un generale e trionfalistico consenso formale (tutti -d’accordo a parole!) e nessun coerente impegno per attuarla. Quale è dunque lo stato di applicazione della legge che garantisce la parità di trattamento fra lavoratori e lavoratrici a due anni dall’entrata in vigore? Secondo il Ministro del lavoro le cose vanno piuttosto bene. E’ vero? Secondo la legge 903 alle lavoratrici stesse e al sindacato spetta una vigilanza che ha come strumento operativo la possibilità di intentare un ricorso contro chi abbia violato le norme di parità. Ma le azioni giudiziarie sono state pochissime. Secondo la relazione della Commissione CEE al Consiglio, sull’applicazione della prima direttiva — quella sulla parità salariale — la spiegazione può stare nel fatto che «molte donne ignorano ancora se non i loro diritti, almeno gli strumenti che sono loro offerti e le procedure che possono seguire per far valere i loro diritti».
D’altra parte, mentre è comprensibile che in questo clima di crisi e di disoccupazione, le donne anche se sono consapevoli di aver subito una discriminazione, esitino o rinuncino ad agire, una delle più grosse lacune della legge 903 è quella di non prevedere per i sindacati la legittimazione a ricorrere alla magistratura indipendentemente dalla volontà della lavoratrice, e soprattutto di non avere previsto l’estensione di questo potere alle organizzazioni delle donne. D’altra parte in Italia non esiste una Commissione per il lavoro femminile che abbia come quella inglese (Equal Opportunitìes Commissioni i poteri e i mezzi per informare, controllare e all’occorrenza difendere le donne quando vengano violate le norme sulla parità nel campo del lavoro. Il questionario che segue, ha lo scopo di:
raccogliere dati più “veri” di quelli che il governo, i datori dì lavoro e i sindacati hanno fornito e forniranno alla Commissione europea;
di diffondere l’informazione e la conoscenza anche fra chi non è ancora entrata nel mondo del lavoro.
Se infatti è vero che leggi che avrebbero dovuto eliminare antiche discriminazioni sono spesso difettose e incomplete, e che sono generalmente male applicate o addirittura disapplicate, è ancora più vero che le più dirette interessate «non sono mai messe in grado di conoscere bene e con chiarezza tutto quello che le riguarda».
Si constata così che, a due anni dall’entrata in vigore della legge di parità, che avrebbe dovuto avere un effetto “promozionale” per l’occupazione femminile, la disoccupazione maschile è in diminuzione e quella femminile in aumento. Bisogna dedurne che:
continuano le discriminazioni per quanto riguarda l’accesso al lavoro;
che, soprattutto, continua la discriminazione per quanto riguarda Yorientamen-to e la preparazione professionale delle donne verso settori tradizionalmente considerati maschili.