dei debiti e delle pene

un nuovo progetto di legge sulla violenza sessuale è stato presentato dal PSI in un pacchetto di 8 proposte che interessano la donna.

ottobre 1979

il progetto del psi sui delitti di violenza sessuale

 

Il progetto di legge sulla violenza sessuale presentato dal P.S.l. (nell’ambito di Un “pacchetto” di otto proposte di modifiche legislative che interessano la donna, dal diritto di famiglia alla cittadinanza, a nuove norme sull’applicazione dell’aborto, ecc. di cui Effe parlerà nel prossimo numero) ha rappresentato un contributo molto rilevante all’iniziativa dell’M.L.D.-U.D.I. e di altri collettivi per la raccolta ,di firme e la presentazione del progetto di iniziativa popolare; e ciò sotto diversi aspetti. Innanzitutto sul piano “tattico” la presenza di un secondo progetto di provenienza parlamentare ha impedito la immediata discussione della proposta del P.C.I., come era nelle intenzioni di questo partito, per la necessità di elaborare un testo unificato e ha consentito così di attendere i tempi per la raccolta delle firme e ancor più per dare spazio alle iniziative politiche e al dibattito ad essa collegato. Diversamente si correva il rischio che la modifica degli articoli del codice Rocco sui delitti sessuali arrivasse prima della presentazione del progetto delle donne. Ma anche sotto l’aspetto dei contenuti il progetto del P.S.l. costituisce un supporto della proposta del movimento, avendo adottato molte soluzioni analoghe. Vediamone le caratteristiche.

delitto contro la persona

La proposta del P.S.l. è che la violenza sessuale non dovrà più essere considerata come reato contro «la morale pubblica o il buon costume» (codice Rocco); ma neanche contro «la libertà e il pudore sessuale» (progetto PCI). Chi viene offeso da questi fatti è la persona umana nella sua totalità e nel complesso delle sue libertà.

violenza uguale mancanza di consenso

I reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti (di cui si chiede l’unificazione, sia nel progetto MLD-UDI che in quello del PCI che in quello del PSI, nell’unico reato di violenza sessuale) oggi sussistono solo se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Il progetto del PSI propone invece, e questo ne è un aspetto qualificante, che il reato sussista quando il fatto sessuale è compiuto senza il consenso di chi vi partecipa. Questo aspetto è importante soprattutto per giudicare le violenze quotidiane, fra cui quelle coniugali, dove la prevaricazione sessuale non avviene sempre con “botte” o minacce isolabili e identificabili come fatti a sé, ma per lo più è imposta attraverso una serie di intimidazioni, di sopraffazioni, di prepotenze sistematiche.

procedibilità d’ufficio

Il progetto del PSI, intervenendo fra le due posizioni contrapposte della procedibilità a querela di parte proposta dal PCI (per salvaguardare l’autodeterminazione della donna e far decidere a lei se fare o no il processo) e della procedibilità di ufficio adottata dal progetto di iniziativa popolare, ha preso posizione per quest’ultima.

Non c’è dubbio che è questa la soluzione che è realmente dalla parte della donna (l’altra è piuttosto a favore… degli stupratori che oggi nel 90 per cento dei casi non vengono perseguiti appunto per mancanza di querela), una soluzione che non scarica sulla vittima la responsabilità e il peso della scelta con tutte le intimidazioni e colpevolizzazioni che ne possono derivare, che non ricollega vergogna all’affronto che ha subito e quindi non le riconosce l’esigenza di doverlo nascondere. D’altra parte, la previsione del progetto che durante gli interrogatori deve essere salvaguardata la dignità della persona offesa e la sfera della sua vita privata, garantisce che ella non debba subire dal processo altre violenze.

per la moglie querela di parte

E’ stata invece riconosciuta la necessità di procedere a querela di parte nella violenza fra coniugi non legalmente separati, e questo per impedire che persone estranee — o meglio familiari interessati — potessero far intervenire la polizia o il giudice su faccende strettamente personali, magari contro la volontà di chi vorrebbero “tutelare”. Tuttavia quando la violenza di un coniuge sull’altro non è soltanto di tipo sessuale ma si manifesta attraverso una serie di comportamenti vessatori sistematici, allora si rientra nel reato di maltrattamenti in famiglia che è procedibile d’ufficio.

pene e aggravanti

Le pene previste sono più gravi di quelle del progetto MLD-UDI: per la violenza sessuale è proposta la reclusione da tre a dieci anni; per la violenza di gruppo, da 5 a 12 anni; se vi è sequestro di persona, da 6 a 12 anni. Le pene sono aggravate se il fatto è commesso: avvalendosi della propria autorità anche nel rapporto di lavoro, ai danni di un discendente o di un fratello o sorella, approfittando della incapacità di intendere o di volere della parte lesa, se il consenso è estorto con minaccia o inganno, o con premeditazione. Sono inoltre previste pene accessorie, fra cui la perdita della potestà genitoriale, del diritto agli alimenti e successorio nei confronti della persona offesa, e la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzionare il nome della parte lesa. Da più parti si è recentemente sollevata l’obiezione che non è con la galera che si risolve il problema della violenza. Questo è vero, ma è vero anche per tutti gli altri reati. Ma fino a che non si introdurranno strumenti diversi, anche per la violenza — come per tutti gli altri delitti — dovremo far riferimento a quelli che esistono; e il principio che attualmente vige è quello della corrispondenza fra la violazione commessa e la pena inflitta. Perciò, dal momento che consideriamo grave l’aggressione sessuale, va considerata tale anche la sanzione.