adozione

di progetto in progetto

passiamo in esame i vari progetti di legge sull’adozione presentati in parlamento

ottobre 1979

la Convenzione europea sull’adozione ratificata dall’Italia con legge 22 maggio 1974 n. 357, impegna i Paesi firmatari a non consentire che siano pronunciate adozioni senza il consenso espresso della madre e se il bambino è legittimo anche del padre o in mancanza dei congiunti. La risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 3 novembre 1977, vista la dichiarazione dei diritti del bambino dell’ONU, raccomanda agli Stati membri di adeguare le legislazioni tenendo conto di alcuni princìpi fondamentali, primo fra questi quello di evitare mediante misure preventive di aiuto alle famiglie il ricorso a forme di piazzamento del bambino fuori dal nucleo familiare e quello di fare in modo che comunque siano mantenuti i rapporti con la famiglia d’origine. Nel momento in cui si torna a modificare l’istituto dell’adozione non si può non tener conto di questi impegni. D’altra parte, a distanza di 12 anni dall’entrata in vigore dalla ed. adozione speciale, il bilancio è fallimentare: sono state deluse le aspettative di quanti volevano adottare un bambino, mentre si è dato adito a numerosissime controversie giudiziarie e a strazianti contese tra genitori naturali e genitori contesi. La causa di tutto ciò sta nella semplicissima ragione che non esistono più o quasi (malgrado la colpevole trascuratezza dello Stato a proposito dell’educazione sessuale e contraccezionale) “bambini abbandonati”. I bambini che, troppo numerosi ancora, affollano gli istituti sono bambini che la madre o comunque i parenti, pur legati da grande affetto, sono costretti a ricoverare o accettare che siano ricoverati, per ragioni economiche e per la mancanza di più appropriate forme di sostegno.

dc

Il progetto della D.C. dopo una solenne dichiarazione del diritto del bambino a vivere nella propria famiglia e a non perdere il rapporto con i genitori naturali, omette del tutto di fornire gli strumenti capaci di garantire tale diritto, e invece in una serie di articoli destinati a rendere più snelle le procedure dell’adozione speciale mira in realtà, legalizzando alcuni espedienti che in questi anni, i tribunali dei minorenni hanno sperimentato a danno di genitori sprovveduti, a fornire a tali tribunali uno strumento più agile e più adatto a dichiarare abbandonati e adottabili bambini che non lo sono affatto per poter così soddisfare la domanda rappresentata da una lunga schiera dia spiranti genitori adottivi che, illusi da irresponsabili campagne di stampa, numerosissimi urgono, protestano, implorano e cercano aiuti, consigli e spesso potenti raccomandazioni. L’art. 3 del Progetto prevede che il tribunale possa anche «d’ufficio» disporre l’affidamento del bambino a terzi. Contro questo provvedimento «il genitore» (e qui malgrado il termine volutamente neutro è evidente convincimento dei senatori DC ohe si tratti sempre del figlio di una «ragazza-madre!) ha facoltà di proporre opposizione entro 30 giorni che è un termine brevissimo per tentare di far modificare una decisione che non avrebbe mai dovuto essere presa senza prima sentire il genitore e gli altri parenti. Nel caso poi del tutto prevedibile che il Tribunale confermi il provvedimento, non resterebbe (giacché il progetto DC elimina l’impugnazione davanti la Corte d’Appello), che il ricorso in Cassazione che come è noto è una sola, sta a Roma e non riesamina i fatti! Inoltre con quell’atteggiamento paternalistico con cui una classe sociale, quella dominante, ha sempre preteso di gestire i problemi anche familiari di quelle più deboli, il. progetto prevede ohe l’affidamento possa essere revocato ma solo se il genitore assume l’impegno di curare personalmente il figlio e sussistano le condizioni che fanno prevedere che tale impegno sarà mantenuto. Cioè a dire: non basta l’impegno del genitore, già abbastanza oneroso e improbabile, a curare personalmente, ma al Tribunale è riservato il diritto a prevedere se tale impegno sarà mantenuto e in caso di convincimento contrario a decidere contro la volontà espressa di genitori e parenti! Quanto alla dichiarazione di adottabilità poi, l’opposizione può essere proposta entro 20 giorni e non può addirittura più essere proposta se nel frattempo il Tribunale avrà dato il bambino a terzi in “affidamento pre-adottivo”. Il che vuol dire che, creando il fatto compiuto, i giudici possono precostituirsi la possibilità di dichiarare irricevibile o inammissibile l’opposizione e per giunta in Camera di Consiglio! (Art. 23). Anche in questo caso è previsto solo il ricorso in Cassazione.

pci

II’ progetto del PCI, molto articolato e complesso, non è a prima vista sorretto da una precisa volontà e nell’insieme non sono facilmente comprensibili gli scopi che intende raggiungere. Nella relazione che lo accompagna è detto ohe la varietà dei problemi richiede una varietà e una flessibilità delle soluzioni. Il fatto è però che nella quarta e ultima parte del progetto sono previsti obblighi a.carico degli Enti pubblici per quanto attiene la predisposizione di aiuti alle famiglie e ai genitori in difficili condizioni economiche e sociali, ma in modo piuttosto vago. D’altra parte non è chiaro quale funzione è attribuita all’affidamento familiare. L’art. 44 infatti, dichiara che le disposizioni relative si applicano a minori dei quali non si conoscono i genitori, ovvero a figli i cui genitori si trovano nell’impossibilità di provvedere al loro allevamento, nei casi nei quali occorre agire con urgenza o non si possa disporre secondo le norme sull’adozione speciale, e l’art. 45 autorizza perfino l’Autorità di Pubblica Sicurezza a provvedere a collocare il minore in luogo sicuro. Invece l’art. 46 prevede che l’affidamento ad altra famiglia “specificamente indicata” possa essere richiesta dagli stessi genitori del bambino, che sarebbe proprio il modo giusto di risolvere i problemi di genitori transitoriamente impossibilitati a prendersi cura dei propri figli.

Quanto alle norme ohe regolamentano l’adozione speciale, il progetto del PCI sembrerebbe animato dalle stesse intenzioni di quello DC e cioè di semplificare le norme procedurali cancellando così una serie di garanzie che invece la legge del ’67 tuttora in vigore, appresta nell’interesse dei genitori naturali. L’art. 13 del progetto prevede infatti che “non è necessaria la dichiarazione di adottabilità e il Giudice può provvedere immediatamente anche d’ufficio all’affidamento pre-adottivo e alla successiva adozione, quando il minore trascorsi i due mesi dalla nascita non sia stato riconosciuto e coloro che ragionevolmente può presumersi siano i genitori o i parenti tenuti all’obbligo alimentare, lo hanno abbandonato o pur non avendolo abbandonato, ne trascurino l’assistenza e l’educazione negando anche con il loro comportamento di esservi tenuti”. E se i genitori non possono riconoscere per legge perché minori di anni 16? E sul fatto di “chi pur non avendo abbandonato… trascuri”, chi giudica, con quali strumenti senza svolgere indagini, senza convocare le parti? .E il successivo art. 14 prevede la stessa possibilità per il giudice quando “i genitori dichiarino di non essere in grado di adempiere agli obblighi educativi e di assistenza materiale e di essere in procinto di abbandonarlo, e non vi siano parenti in grado di assumersi in modo congruo gli oneri gravanti sui genitori”. Anche qui, chi e in che modo giudica sulla congruità, e che significa? E d’altra parte a che servirebbero i “servizi sociali” di cui si parla nell’art. 43, se ai genitori in quelle condizioni si toglie il bambino e lo si dà in adozione? <In effetti la relazione, dopo aver descritto i servizi che gli Enti locali devono apprestare precisa che “è bene che non vi siano fraintendimenti… i proponenti ritengono che le soluzioni di tipo familiare, comprese quelle a-dottive sono da preferirsi”!). E ancora, sempre l’art. 14 prevede ohe tale dichiarazione non produca effetti prima che siano trascorse almeno sei settimane dal parto, ma aggiunge “salvo che il termine, nell’interesse del minore, debba essere ritenuto superfluo, per morte della madre, o eccessivo perché la madre si è compiutamente ristabilita in tempo minore dalle conseguenze della gravidanza”. Dove non solo si dimo-strastra (come nel progetto DC) di ritenere che si tratti sempre di figli di ragazza-madre-ripudiata dalla famiglia e abbandonata dal seduttore, ma si attribuisce al tribunale dei minorenni il potere di dare un giudizio, tra l’altro di carattere sanitario, e di abbreviare così il termine senza neanche curarsi di tutelare in alcun modo la donna. Come nel progetto DC, contro la dichiarazione di adottabilità, l’art. 26 concede il solo ricorso per Cassazione, eliminando la Corte d’Appello che finora, e più d’una volta ha riparato alle decisioni dei tribunali dei minorenni.

psi

lì progetto del PSI per la “Riforma degli istituti dell’adozione e dell’affidamento”, nel primo articolo afferma il diritto del minore a vivere nell’ambito della propria famiglia e allo scopo di consentire la realizzazione di tale diritto, nel secondo articolo assegna agli Enti locali il compito di predisporre interventi per il sostegno individuale e familiare e in particolare: a) interventi di assistenza domiciliare di tipo domestico, professionale e infermieristico; b) agevolazioni per l’utilizzo di asili nido, strutture scolastiche e para-scolastiche a tempo pieno, di centri di vacanze e altre strutture del tempo libero; e) interventi di sostegno economico. Gli Enti locali sono, sempre secondo l’art. 2, impegnati a “curare ^informazione dei genitori sugli strumenti di assistenza a loro disposizione e sulle conseguenze del mancato riconoscimento e dell’abbandono, con particolare attenzione alle partorienti, collegandosi con i servizi delle strutture sanitarie”, affinché siano messi in condizione di scegliere consapevolmente. “Per i casi in cui non sia comunque possibile assicurare al minore una regolare convivenza nella famiglia d’origine”, l’art. 3 impegna l’Ente locale a predisporre: centri di ospitalità destinati ad accogliere i minori ed eventualmente il/i genitori, e comunità-alloggio destinati a minori temporaneamente privi di assistenza. Lo’ stesso art. 3 ridisegna poi l’istituto dell’affidamento, già esistente nel nostro Codice, per renderlo capace di risolvere il problema di genitori transitoriamente impossibilitati a tenere presso di sé i loro figli assicurando nel contempo al minore un ambiente familiare e creando i presupposti per consentire a quelle persone che generosamente lo desiderano di dare affetto e cura a bambini che ne sono privi, senza chiedere nulla in cambio, senza “volerli fare propri per sempre”.

L’ospitalità in tali servizi deve essere decisa dall’Ente locale sempre con il consenso del genitore lì e tenendo conto delle loro indicazioni, entro un ambito territoriale che consenta di visitare i figli e vigilare sul trattamento e l’educazione (art. 4). Anche l’Ente locale è tenuto a vigilare, deve curare la conservazione dei rapporti tra i minori e la famiglia d’origine e deve adoperarsi per rimuovere le cause che hanno determinato il provvedimento. Quando il consenso manchi l’Ente locale può rivolgersi al giudice tutelare ohe, senza privare i genitori della potestà, adotta un provvedimento “revocabile in ogni momento”. Quanto all’adozione, il progetto del PSI propone innanzitutto l’unificazione dei due istituti. Oggi infatti la contemporanea esistenza dell’adozione ordinaria e di quella speciale, rende ancora più difficile ai non addetti ai lavori di orientarsi in mezzo a una selva di norme di difficile comprensione. Inoltre fissa l’età massima degli adottandi a 18 anni (secondo l’attuale legge, l’adozione speciale è consentita nei confronti dei -minori fino a 8 anni, mentre per l’ordinaria non esiste limite di età) anche per evitare che l’adozione venga usata per scopi diversi da quelli dichiarati (esempio: frode fiscale). Quando l’Ente locale viene informato che un minore versa in stato di abbandono, deve adoperarsi per rimuovere le cause e solo quando non siano applicabili le soluzioni previste dagli art. 2 e 3 il progetto prevede che venga segnalato il caso ai tribunali dei minorenni (art. 8) che inizia le procedure per dichiarare l’adottabilità. In questo caso i genitori ed i parenti convocati davanti al tribunale devono essere assistiti da un legale (art. 13). E opportunamente, perché è noto che spesso, intimoriti e inesperti, essi stessi hanno con le loro risposte, causato la dichiarazione di adottabilità. Contro la sentenza che dichiara l’adottabilità è prevista l’impugnazione davanti alla Corte d’Appello e poi davanti alla Cassazione. Una importante disposizione è quella che vieta l’affidamento pre-adottivo prima che sia definitivo il provvedimento che dichiara l’adottabilità per evitare delusioni, traumi, fatti compiuti, ricatti.

Tutti e tre i progetti prevedono che gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all’adozione siano esenti da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Tutti e tre mirano ad eliminare il commercio privato dei minori, anche mediante sanzioni penali. Per il PSI e per il PCI l’adozione deve essere consentita anche a coppie non legalmente unite in matrimonio, e a persone sole, così pure, entrambi i progetti, prevedono che il Tribunale dei minorenni, valutate comparativamente le domande di adozione, debba dare la preferenza a quelle persone o a quei nuclei a cui il minore sia affettivamente legato. Dei tre quello del PSI appare il più attento a “prevenire le cause di abbandono e a tutelare i genitori naturali che non vogliono rinunciare ai loro figli”.