LAVORO

aspetto un figlio: sarò licenziata?

febbraio 1973

«Sono commessa in un bar. Una mia collega fu licenziata due anni fa perché incinta. Ora anch’io desidererei avere un figlio ma ho paura che questo significhi per me il licenziamento».

Giovanna: La recente legge (per l’esattezza la n. 1204 del 30 dicembre 71) sulla tutela della maternità stabilisce che le lavoratrici madri non possono essere licenziate o sospese per tutto il periodo che va dall’inizio della gestazione fino a quando il bambino non ha superato l’età di un anno,

Paola: Da noi nell’industria sono ormai anni che non possono licenziarci. Come mai hanno potuto licenziare questa commessa? C’era un diverso trattamento?

Claudia: Certo. Il divieto di licenziamento riguardava prima la sola industria ed era subordinato alla presentazione tempestiva di un certificato medico. La nuova legge lo estende a tutte le lavoratrici dipendenti incluse quelle del commercio e le braccianti agricole. Le uniche escluse sono le lavoratrici addette ai servizi domestici familiari per le quali vigono ancora norme che hanno già sollevato fondate obiezioni di carattere costituzionale.

Susanna: Quindi di fronte alla maternità esistono ancora le lavoratrici di serie A e quelle di serie B. Ma torniamo alla legge. Cosa dispone?

Giovanna: Più o meno quello che era detto nella legge precedente. Cioè che la lavoratrice deve astenersi dal lavoro per un periodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi.

Paola: Io ricordo che quando aspettavo un bambino mi sembrò un po’ ingiusta questa decisione dei due mesi prima del parto presunto, perché stavo benissimo e avrei potuto lavorare fino all’ottavo mese, mentre mi avrebbe fatto comodo rimanere a casa col piccolo un mese di più dopo.

Susanna: Anche a me sembrò ingiusta ma per un’altra ragione. Mio figlio è nato con un mese di anticipo e quindi ho avuto soltanto quattro mesi di maternità anziché cinque. Sarebbe stato molto meglio se avessero dato cinque mesi alla madre da potersi giostrare come voleva.

Claudia: È difficile che una legge possa contemplare casi così specifici. Forse un giorno arriveremo a questa articolazione liberamente scelta.

Paola: C’è un altro problema: quello delle lavoratrici che operano in ambienti in cui si usano sostanze nocive. Per loro è spesso difficile arrivare alla fine del 7.mo mese di gravidanza e spesso purtroppo avvengono i cosiddetti «aborti bianchi», cioè aborti non voluti dalla madre ma provocati dalle sostanze chimiche velenose che vengono maneggiate. Che si può fare in questi casi?

Giovanna: In questi casi la lavoratrice può richiedere lo spostamento di reparto e di mansioni.

Paola: Se poi non le succede come quel caso denunciato da un giornale e avvenuto alla Siemens dove una capo-reparto aveva chiesto il trasferimento di un’operaia incinta a un reparto meno nocivo e le avevano risposto «facciamo telefoni e non bambini», vale a dire l’operaia si arrangi con la sua maternità, e resti al suo reparto.

Giovanna: Ma nel caso non ci sia la possibilità di trasferimento da un reparto all’altro la gestante può sempre chiedere all’Ispettorato del Lavoro che il periodo di astensione sia anticipato. Basta per questo un certificato medico. Per quanto riguarda il trattamento economico sia durante il periodo di astensione obbligatoria, sia nel caso questo venga anticipato, è prevista una indennità giornaliera pari all’80 % della retribuzione. Terminati i 5 mesi la lavoratrice può ancora richiedere un periodo di astensione facoltativa dal lavoro di altri 6 mesi. L’indennità giornaliera sarà allora del 30% della retribuzione.

Claudia: La legge stabilisce anche durante il primo anno dopo il parto una protezione particolare della maternità. La donna ha infatti diritto a due ore di permesso al giorno retribuite finché il bambino non avrà compiuto un anno. E questi permessi non sono più subordinati come con la legge precedente, al fatto che la lavoratrice allatti. Sono però ridotti a mezz’ora ciascuno se c’è una stanza per allattare suj posto di lavoro e se la lavoratrice intende usufruirne.

Paola: Anche se poi, con le distanze esistenti fra casa e posto di lavoro, è ben difficile usufruirne veramente.

Claudia: Un altro beneficio della legge riguarda la lavoratrice madre il cui figlio non abbia ancora compiuto

tre anni. La madre potrà chiedere di astenersi dal lavoro, dietro presentazione di certificato medico quando il bambino è ammalato. In questo caso però non percepirà alcuna indennità.

Susanna: In Svezia è stata presentato un progetto di legge affinché anche il marito possa chiedere di assentarsi dal lavoro se il figlio è malato e se la madre, per particolari esigenze di lavoro, non può farlo. Mi sembra giusto codificare questa interscambiabilità del padre e della madre accanto al figlio con l’influenza. Certo che per l’Italia il discorso è prematuro.

Giovanna: Nel complesso però possiamo dire che oggi il lavoro femminile è molto più tutelato che in passato, quando la lavoratrice era esposta continuamente a condizionamenti e ricatti, al rischio di licenziamento o di sospensioni e costretta a lavori parziali e saltuari e a ricominciare sempre da zero. Tuttavia anche questa legge, pur ampliando la tutela ed estendendola alle lavoratrici dell’agricoltura e del commercio, che prima non avevano nessuna garanzia, non ha certo risolto i problemi del lavoro femminile.

Claudia: Anche perché arriva con molto ritardo rispetto ai problemi di tante madri che nel frattempo hanno già dovuto lasciare il lavoro.

Paola: È infatti la forte diminuzione dell’occupazione femminile in Italia negli ultimi anni è chiaramente dovuta anche alla carenza di tutela della lavoratrice madre.

Susanna: E poi questa legge tutela il diritto al non licenziamento ma non tutela il diritto all’assunzione della donna che è appunto una madre potenziale.

Giovanna: Il fatto è che le due ore di permesso retribuite al giorno durante il primo anno di vita del bambino sono a carico del datore di lavoro mentre dovrebbero essere a carico dell’ente mutualistico. Si finisce così per avallare la tesi dei datori di lavoro che sostengono il «maggior costo» per l’azienda del lavoro femminile. Tesi molto pericolosa perché rischia di annullare ogni conquista positiva a favore della donna contenuta nella nuova legge.